Al seguente link potete trovare il pdf del nuovo statuto depositato in Agenzia delle entrate

STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “PUNTO! DIVING & FRIENDS”

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita, con riferimento all’art. 18 della Costituzione Italiana e agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile l’Associazione sportiva dilettantistica, denominata:

“Associazione Sportiva Dilettantistica PUNTO! Diving & Friends”

Per brevità, ove consentito: “A.S.D. PUNTO! Diving & Friends” o “A.S.D. PUNTO!”

Art. 2 – SEDE LEGALE e SEDE OPERATIVA

L’Associazione ha sede legale in Genova, Via delle Gavette 52/4, 16138.

l’Associazione potrà istituire una o più sedi operative in Italia e all’estero o avvalersi di strutture pubbliche o private per il miglior conseguimento degli scopi associativi.

La sede legale dell’Associazione potrà variare con decisione motivata del Consiglio Direttivo e comunicata a cura del Presidente alle competenti autorità secondo le modalità di comunicazione e pubblicità vigenti alla data della variazione.

Art. 3 – OGGETTO E SCOPI ASSOCIATIVI

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro (vedi Art. 10) ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L’Associazione si propone di:

  • Promuovere attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività dedicata all’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento, nell’ambito delle immersioni subacquee in particolare e degli sport acquatici in generale, con o senza autorespiratore;
  • promuove l’attività, la cultura e la ricerca subacquee, la fruizione consapevole e responsabile dell’ambiente marino e sottomarino a scopi ludici e formativi;
  • organizzare e/o promuovere corsi subacquei e acquatici di qualunque livello;
  • Organizzare e/o promuovere escursioni e immersioni guidate e/o autonome;
  • Organizzare e/o partecipare a eventi e iniziative di promozione sportiva, ricreativa, esplorativa, culturale, turistica;
  • organizzare ritrovi, convegni a tema e feste fra gli Associati e Partecipanti;

L’Associazione potrà, inoltre:

  • collaborare con o avvalersi della collaborazione di singoli istruttori e professionisti soci o terzi, o Società, Enti e altre Associazioni operanti nello stesso ambito;
  • Promuovere gite, viaggi e vacanze per gli Associati e Partecipanti;
  • Utilizzare siti Internet, reti sociali informatiche e strumenti multimediali;
  • Mettere a disposizione degli associati e partecipanti strutture, materiali didattici e attrezzature per l’addestramento e la pratica delle attività sportive;
  • Realizzare, rielaborare, distribuire audiovisivi e pubblicazioni, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto inerente alla e volto a sviluppare l’attività istituzionale;
  • Acquisire a qualunque titolo e adoperare beni strumentali e mezzi nautici;
  • Effettuare operazioni economiche, finanziarie, immobiliari e mobiliari compatibili con le finalità istituzionali e utili alla realizzazione degli scopi associativi.

Art. 4 – AFFILIAZIONI

L’Associazione aderisce a un Ente di Promozione Sportiva (EPS) o Federazione Sportiva Nazionale (FSN) pertinente lo scopo associativo secondo criteri di servizio, rappresentatività e convenienza, di cui riconosce lo Statuto, accetta i Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi. L’Associazione ha facoltà di aderire tramite affiliazione a più enti qualora ritenuto necessario. L’Associazione ha facoltà di recedere da tali affiliazioni in favore di altri EPS o FSN con decisione motivata del Consiglio Direttivo.

Art. 5 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi associativi e si impegnino per la loro realizzazione.

I Soci condividono lo spirito e gli scopi dell’Associazione e dichiarano di accettarne lo Statuto e le regole di struttura e di funzionamento che essa vorrà darsi.

La qualifica di Socio si acquista a seguito del consenso del Consiglio Direttivo e si conserva subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie e di regolamento.

I Soci Fondatori che compaiono nell’Atto Costitutivo sono soci di diritto per tutta la durata del sodalizio, fatti salvi i casi di cessazione

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dal presente Statuto.

La quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l’ammissione all’Associazione occorre:

– presentare domanda al Consiglio Direttivo, compilando in ogni parte la modulistica a tal fine predisposta e fornendo ogni documento o certificato richiesto dalle leggi vigenti alla data di presentazione della domanda, funzionale alla partecipazione alle attività sociali;

– accettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti adottati;

– versare la quota Associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il tutore legale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa dell’Associato minorenne. Il socio minorenne non ha diritto di voto nelle Assemblee.

In caso di Enti, Società e Associazioni, la domanda deve essere firmata dal rappresentante legale.

La domanda può essere presentata entro il 15 dicembre per l’anno in corso. Le domande presentate tra il 16 e il 31 dicembre vengono valutate ed eventualmente approvate all’inizio dell’anno successivo.

L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo che cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci dopo che gli stessi hanno proceduto al versamento della quota Associativa stabilita. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvede al rimborso della quota Associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI

I Soci hanno diritto:

–  di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

–  di accedere ai documenti sociali, ai propri documenti e i propri dati conferiti;

– di partecipare alle Assemblee e votare per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

– a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I Soci sono tenuti a:

–  osservare il presente Statuto, i regolamenti e le delibere adottate dagli Organi Associativi;

– mantenere sempre un comportamento degno, corretto e leale nei confronti dell’Associazione e degli altri associati;

– versare la quota Associativa entro la data dell’assemblea ordinaria e comunque entro il 30 Aprile di ogni anno;

–  adempiere gli incarichi amministrativi assunti per elezione e/o gli altri incarichi liberamente accettati su proposta del Consiglio Direttivo e formalizzati con lettera di incarico.

Art. 8 – CAUSE DI CESSAZIONE

La qualifica di socio si perde in caso di

– Recesso;

– Esclusione;

– Morte.

Il socio che intende recedere dall’associazione, per qualsiasi motivo, deve dare comunicazione scritta, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica o brevi manu al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre dell’anno in cui decida di recedere; il recesso ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.

A carico del socio possono essere adottati i provvedimenti di richiamo e esclusione.

Valutata la gravità di fatti o comportamenti, il Consiglio Direttivo emette un Richiamo nei confronti del Socio cui contesta per iscritto i fatti commessi o i comportamenti tenuti in violazione dello Statuto, invitandolo a riparare ai fatti o correggere i comportamenti entro il più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni dalla data della contestazione.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo contro il socio che:

– nonostante richiamo, perpetri entro o fuori dell’Associazione o nei confronti degli altri soci azioni o condotte disdicevoli o che con condotta o azioni fomenti o favorisca dissidi tra gli associati o pregiudichi il conseguimento degli scopi associativi o cagioni alcun danno economico, morale o d’immagine all’Associazione;

– nonostante richiamo e in assenza di dichiarazione di recesso, non abbia versato una o più quote associative;

– nonostante richiamo, avendo liberamente e volontariamente accettato e assunto un incarico direttivo o tecnico nell’Associazione, senza motivazione e in assenza di dichiarazione di recesso, si sottragga al suo adempimento per un periodo superiore a 3 mesi causando incapacità decisionale degli Organi Associativi od ostacolo al perseguimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo, conosciuta o constatata la violazione, procede con contestazione scritta indirizzata al socio nella forma di richiamo, con esortazione a correggere il comportamento o sanare la posizione entro 60 giorni, pena l’avvio della procedura di esclusione. In assenza di azione correttiva da parte del socio entro 60 giorni, il Consiglio Direttivo procede con il provvedimento di esclusione e lo notifica al socio a mezzo posta o posta elettronica.

Avverso la decisione di esclusione, il socio ha facoltà di ricorrere presso l’Assemblea dei Soci entro 30 giorni, nel qual caso l’assemblea viene convocata in sede ordinaria ai sensi degli artt. 13, 14 e 15. Qualora l’Assemblea confermi il provvedimento di esclusione, il socio si considera escluso con effetto immediato.  Avverso la delibera dell’Assemblea, il socio ha facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria entro 6 mesi dalla comunicazione dell’avvenuta esclusione.

Il socio che sia stato escluso non può ripresentare domanda di associazione per tutto l’anno in corso e per l’anno successivo a quello in cui l’esclusione sia stata deliberata.

Il socio che per qualsiasi ragione cessi di far parte dell’Associazione non può in nessun caso richiedere la restituzione delle quote versate né vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 9 –ENTRATE – FONDO COMUNE

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e le sue attività da:

– quote, corrispettivi specifici e contributi dei soci;

– eventuali eredità, lasciti, donazioni di soci;

– contributi e/o sponsorizzazioni di terzi, enti pubblici o privati nazionali od esteri;

– altre entrate compatibili con le finalità associative anche di natura commerciale incluse cessione di beni e servizi a soci o a terzi compatibili con gli scopi istituzionali..

Il fondo comune è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

– beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti dall’Associazione;

– avanzi di gestione, fondi, riserve.

Art. 10 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

L’Associazione ha il divieto di distribuire, in modo sia diretto sia indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.  Gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti agli Associati, ma saranno rinviati a nuova gestione ed utilizzati per i fini Associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 11 – ANNO SOCIALE

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12 – ORGANI ASSOCIATIVI

Gli Organi Associativi sono:

– l’Assemblea degli Associati (Ordinaria e Straordinaria);

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– il Segretario;

– il Tesoriere;

– i Consiglieri;

– il Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto).

Art. 13 – CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L’Assemblea degli Associati, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro il quarto mese dalla chiusura dell’anno sociale e ogni volta che sia necessario sottoporle questioni di interesse generale o urgenti.

L’Assemblea è convocata, inoltre, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta scritta con indicazione dell’Ordine del Giorno, dal Collegio dei Revisori (se eletto)  o da almeno il 10% degli associati aventi diritto di voto o su istanza di un singolo socio quando questi ritenga di dovervi far ricorso per provvedimenti di natura disciplinare che lo riguardano. In questi ultimi casi la convocazione ha luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta fatta pervenire al Consiglio Direttivo.

L’Assemblea elegge in seno a sé stessa un Presidente e un Segretario dell’Assemblea ovvero può delegare tali incarichi al Presidente e al Segretario in carica.

Il Presidente dell’Assemblea dirige le discussioni, ha autorità su ogni questione d’ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l’Assemblea.

Le votazioni avvengono in modo palese, per alzata di mano o per appello nominale.

L’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata 15 (quindici) giorni prima della data prefissata, mediante affissione della comunicazione presso la sede dell’Associazione e/o la sede operativa e/o mediante altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo. L’avviso indica la data ed il luogo dell’assemblea in prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno dei lavori. Per l’approvazione del Rendiconto Economico Finanziario copia dello stesso è resa disponibile presso la bacheca sociale contestualmente alla convocazione.

Le deliberazioni delle assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti e non possono essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

Copia delle deliberazioni e dei rendiconti economici finanziari approvati è messa disposizione dei soci con affissione in bacheca per 30 giorni successivamente alla data di delibera, passati i quali i documenti saranno consultabili ed esibiti a domanda presso la sede legale o operativa in orario di frequentazione e sotto la supervisione di un membro del Consiglio Direttivo.

I documenti possono essere resi disponibili per gli obblighi di pubblicità anche su portale web.

Art. 14 – VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE E DIRITTO DI VOTO

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono validamente costituite:

  1. a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto a voto.
  2. b) in seconda convocazione, quando siano decorsi almeno sessanta minuti dall’ora fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Hanno diritto a voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli Associati maggiorenni di cui all’art. 5  che siano in regola con il pagamento delle quote Associative.

Gli Associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto di voto.

Ogni Associato in regola con il versamento della quota associativa ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il montante di eventuali corrispettivi o contributi versati.

Ogni Associato in regola con il versamento della quota associativa può delegare un altro associato, anch’esso in regola, a rappresentarlo in una singola assemblea, mediante delega scritta e firmata.

Nessun associato può disporre di più di due voti, compreso il proprio.

Nelle deliberazioni sui Rendiconti e in quelle che riguardano le loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 15 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea degli Associati in sede Ordinaria:

– approva il rendiconto economico finanziario relativo all’anno sociale trascorso;

– elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente del Collegio dei Revisori;

– delibera sull’ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo e sulle questioni proposte dagli Associati almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea, nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell’Associazione.

Le votazioni sono valide a maggioranza assoluta.

Art. 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea degli Associati in sede Straordinaria:

– delibera le modifiche dello Statuto (art. 22);

– delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina del liquidatore (eventualmente anche esterno all’Associazione) (art. 23).

La convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente dell’Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori o da almeno il 10% degli Associati aventi diritto a voto.

Le votazioni sono valide a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci presenti e dei soci rappresentati a mezzo delega, aventi diritto di voto.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti fra gli Associati con diritto al voto in sede di Assemblea Ordinaria. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica tre anni.

Risultano eletti a consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio palese. In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo elegge in seno a sé stesso il Presidente che sarà anche Presidente dell’Associazione, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

La convocazione può avvenire per posta, per posta elettronica o altro mezzo elettronico.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.

È fatto divieto agli amministratori dell’associazione di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Al Consiglio Direttivo spetta provvedere al funzionamento dell’Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare, in particolare:

– curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

– redigere il rendiconto economico e finanziario;

– predisporre eventuali regolamenti interni;

– stabilire le quote associative, i contributi e i corrispettivi per le attività sociali;

– stipulare atti e contratti inerenti all’attività sociale;

– deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;

– incaricare i responsabili delle varie attività sportive, formative, tecniche e gestionali;

– compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione.

Per le azioni e le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli Associati che hanno agito nel nome dell’Associazione.

In caso di dimissioni del Presidente durante il triennio di nomina, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del triennio. Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più membri del Consiglio Direttivo, vi subentrano i primi dei non eletti nell’ultima votazione. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto. Il Presidente resta in carica per l’Ordinaria amministrazione e dovrà convocare entro trenta giorni l’Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 18 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e ha il potere di firma.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Art. 19 – SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo ed è responsabile dei servizi di segreteria e del funzionamento burocratico dell’Associazione.

Art. 20 – TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende alla contabilità, i flussi di cassa e alla conservazione del fondo comune Associativo;  predispone il rendiconto economico e finanziario. Di eventuali rilievi deve informa il Consiglio Direttivo che a sua volta risponde fornendo i dovuti chiarimenti.

Art. 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l’Associazione ed i suoi Organi, purché per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, mentre il terzo sarà nominato dalle due parti d’accordo tra loro o, se in disaccordo, dal Presidente dell’Ente di Promozione Sportiva (EPS), unico o prevalente cui l’Associazione è affiliata.

L’arbitrato, con sede in Genova, è da intendersi rituale ed il giudizio sarà reso secondo equità e senza formalità di procedura.

Per tutte le questioni non sottoponibili all’arbitrato vale quanto enunciato in norma finale all’art. 24

Art. 22 – MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10%  degli Associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso. L’esame delle proposte sarà effettuato da un’Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui agli artt. 13 e 16.

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate da tre quarti degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea validamente costituita ai sensi dell’art. 14.

Art. 23 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, che dovrà essere approvato dall’Assemblea Straordinaria, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La delibera di scioglimento, per essere valida, deve essere approvata da tre quarti degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea validamente costituita ai sensi dell’art. 14.

Art. 24– NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti del CONI e degli FSN, DSA, EPS a cui l’Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.